Partita Iva – Legge di Bilancio 2017

oltre il dato

INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Nella tabella trovate gli importi del contributo fisso INPS complessivamente dovuto per l’anno 2017, da pagarsi suddiviso nelle solite 4 rate (16 maggio – 16 agosto – 16 novembre – 16 febbraio).

Se il reddito annuo supera i 15.548 euro si deve versare inoltre il contributo aggiuntivo di cui alla tabella sottostante, da versarsi nelle stesse scadenze delle imposte (giugno – novembre). 

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Le nuove aliquote del 2017 applicate ai redditi sono: 

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017
La CU 2017 è formata da: modello sintetico, da consegnare ai professionisti e ai dipendenti entro il 31 marzo ( non piu’ entro il 28 febbraio) modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.  Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato. Vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti minimi, ai forfetari, all’imprenditoria giovanile e agli sportivi dilettanti.

DICHIARAZIONE IVA2017: LE NOVITÀ
Invio modello, obbligo di invio del modello di dichiarazione annuale Iva separato dal modello delle imposte entro il 28 febbraio. Opzioni versamento del saldo Iva:
in unica soluzione entro il 16/3/2017, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017;
in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

RUOLI E ROTTAMAZIONE CARTELLE
Per tutte le cartelle affidate a Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell’estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. L’istanza va presentata entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi). Entro il 28 febbraio 2017 Equitalia informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati. Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell’importo dovuto alle relative scadenze di pagamento. Si può richiedere la rottamazione anche nel caso in cui vi sono proposte di accordo o di piano del consumatore in corso.

LE NUOVE INTRA DAL 2017
A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, viene soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. Restano tuttavia ancora dei dubbi, siamo infatti in attesa di un chiarimento ufficiale, in relazione all’obbligo di comunicare i dati per le finalità statistiche. Nessuna modifica, inoltre, ha riguardato gli obblighi connessi alla compilazione del modello INTRA-12 riguardante gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali. Con riferimento quindi alle operazioni registrate nell’anno 2017 da imprese e professionisti permangono unicamente gli obblighi di comunicazione in relazione alle operazioni attive.

LE NUOVE REGOLE CONTABILI DEI SOGGETTI IN REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Novità per le piccole imprese ovvero quei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata. Il principio di competenza viene sostituito con il principio di cassa (o, come meglio si vedrà, con un principio misto cassa-competenza). Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei consueti limiti di ricavi (400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività) sarà il regime contabile “naturalmente” applicabile in cui viene richiesto il movimentazioni di incasso e pagamento. Avvalendosi di una specifica opzione vincolante per almeno un triennio, i soggetti interessati potranno attribuire rilevanza, anziché al momento degli incassi e dei pagamenti, a quello della “registrazione” dei documenti, mantenendo in tal modo una situazione per certi versi assimilabile (ma non identica) a quella fondata sul precedente criterio di competenza. Per quanti, invece, dovessero ritenere conveniente rimanere con il criterio di competenza per la determinazione del proprio reddito, l’unica possibilità resta quella dell’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria. In tal caso si prevede per tale opzione un vincolo triennale. La situazione che, quindi, si presenta a partire dal periodo d’imposta 2017 per i soggetti che nel 2016 hanno adottato il regime di contabilità semplificata, e che non hanno superato i limiti in precedenza richiamati, è la seguente:
applicazione del regime “naturale” di cassa
in alternativa, opzione triennale per l’adozione del criterio della “registrazione”, in deroga alla rilevanza del momento dell’incasso e del pagamento
in alternativa, opzione per il regime di contabilità ordinaria.
Anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap vengano utilizzati i nuovi criteri già previsti ai fini reddituali. Va, infine, ricordato che nessuna modifica recente ha interessato tali soggetti con riferimento alle modalità di determinazione dell’Iva, che restano pertanto quelle ordinarie. Resta in ogni caso presente la possibilità di optare, per il regime dell’Iva per cassa. Trattandosi di novità che impattano in maniera decisamente innovativa sui comportamenti dei contribuenti e che comportano un deciso aggravio degli adempimenti di natura contabile, si invitano i soggetti interessati a contattare lo Studio al fine di procedere ad un incontro nel quale effettuare le opportune valutazioni circa le concrete modalità di tenuta della contabilità a partire dal 1° gennaio 2017.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NEL BILANCIO 2016
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo/collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2016 e comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali è differito:
all’esercizio 2019 per la rilevanza degli ammortamenti sul valore rivalutato del bene (per i beni immobili all’esercizio 2018);
all’esercizio 2020 per la rilevanza della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016, pertanto entro il 30 giugno 2017. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

RIPROPOSTA LA NORMA DI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
Riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7, Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni. Come nella scorsa edizione del provvedimento è prevista un’aliquota unica dell’8% per la misura dell’imposta sostitutiva sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni che per quella dei terreni. Prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza.

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI IVA E LIQUIDAZIONI PERIODICHE
L’invio annuale del c.d. spesometro, viene sostituito da un nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da effettuare con periodicità trimestrale. I dati ed informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. In sostanza, si tratta di un invio dei dati registrati ai fini Iva, più nel dettaglio:
in relazione ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture, si dispone che la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non più l’ultimo giorno del mese di febbraio);
è previsto l’esonero, a partire dal 1° gennaio 2017, dall’effettuazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per i produttori agricoli situati nelle zone montane, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali e contabili connessi;
è fatto rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per disciplinare le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione ed attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici. Oltre all’invio dei dettagli delle operazioni Iva, si dispone che i contribuenti siano tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito; sono esonerati dall’adempimento in parola i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L’Agenzia delle entrate sarà tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti le risultanze derivanti dall’esame dei dati pervenuti; nel caso in cui dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell’esito al fine di poter fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente o di poter versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. È consentito all’Agenzia delle entrate di verificare l’effettivo versamento dell’imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. Al fine di riconoscere lo sforzo compiuto dai contribuenti, si riconosce, per i soggetti in attività nel 2017 ed in relazione ai nuovi obblighi in commento (comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva, esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi), per una sola volta, un credito di imposta pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Detto credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro. Un ulteriore credito di imposta, pari ad euro 50, sarà riconosciuto ai soggetti che, entro il 31 dicembre 2017, opteranno per la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i nuovi misuratori telematici. Anche tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è indicato in dichiarazione ed utilizzato, similmente al primo.

SANZIONI
In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati
Decorrenza degli adempimenti, regime transitorio per il 2017 e abrogazioni. Le novità si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017 tuttavia, per il primo anno di applicazione la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.

BLACK LIST ABROGATE
A decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 la comunicazione Black List è abrogata.

Photo by Bill Oxford on Unsplash

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