Cessione del credito degli affitti – Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio

Marta Marando

Il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio hanno introdotto la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dalla locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 è possibile comunicare l’opzione di cessione del credito all’agenzia delle entrate. Il modulo di cessione del credito sarà da inviare esclusivamente in modo telematico attraverso il sito dell’agenzia delle entrate.

 

All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Cessione del credito al locatario a titolo di pagamento del canone

È ammessa la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.

Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Articolo a cura di Marta Marando

Photo by Annie Spratt on Unsplash

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