Green Pass nei luoghi di lavoro D.L. n 127 – 21 Settembre

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127


Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale delle amministrazioni pubbliche (a qualsiasi titolo, anche di formatore o di volontario ed anche sulla base di contratti esterni) e per chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato (a qualsiasi titolo, anche di formatore o volontario ed anche sulla base di contratti esterni), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con idonea certificazione medica.

Si precisa che il controllo sui lavoratori di altre aziende deve essere effettuato sia dal datore di lavoro che dal soggetto che consente l’accesso nei propri locali.

I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevendendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

Il personale non in possesso del green pass non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i predetti giorni di assenza, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre).

Sanzioni

In caso di mancata verifica o di mancata organizzazione delle procedure di controllo, al datore di lavoro è applicata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400€ ad un massimo di 1.000€. Per i lavoratori che accedono senza green pass, la sanzione va da un minimo di 600€ ad un massimo di 1.500€.

Somministrazione di test antigenici rapidi

Vengono prorogati al 31 dicembre i prezzi contenuti per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle farmacie, in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate.

Ricordiamo che le certificazioni verdi vengono rilasciate nei seguenti casi:

  • Stato di avvenuta vaccinazione (in caso di prima dose, il rilascio è immediato e non più dopo 15 giorni)
  • Guarigione dall’infezione
  • Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo

FAQ

I privati devono chiedere il green pass al professionista che svolge i lavori all’interno della propria abitazione? È prevista una sanzione se non viene richiesto?

I lavoratori autonomi sono obbligati ad esibire, la certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro (l’abitazione in questo caso). Non è prevista sanzione per il privato poiché non è datore di lavoro.

– È obbligatorio chiedere il green pass ai clienti?

No, il decreto prevede solo l’obbligo per lavoratori, ad esclusione dei settori per cui era già prevista la richiesta di esibizione della certificazione ai clienti (es. ristoranti).

È valido il test salivare per il green pass?

È stato inserito anche il test salivare come possibilità per ottenere il green pass. Al momento la validità rimane di 48h ma è possibile che passi a 72h con la conversione in legge del decreto di agosto.

– Se entra un professionista a P.iva (idraulico, elettricista, collaboratore) nella mia azienda, devo chiedere il green pass? Sono sanzionata se non lo chiedo?

Per chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato (a qualsiasi titolo), è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde.

Viene precisato che il controllo sui lavoratori di altre aziende deve essere effettuato sia dal datore di lavoro che dal soggetto che consente l’accesso nei propri locali.

La sanzione al datore di lavoro (sia colui che deve garantire l’accesso nei propri locali, sia l’effettivo datore di lavoro) è quella prevista per la mancata verifica ovvero da 400€ a 1000€. [violazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 3 del DL 127/2021]

– Come può il datore di lavoro dimostrare che ha fatto le opportune verifiche?

Innanzitutto il datore di lavoro è obbligato a verbalizzare le procedure di controllo entro il 15 ottobre.

La verifica dev’essere giornaliera (tramite l’App C19), pertanto in caso di controllo, se all’interno del luogo di lavoro è presente un soggetto senza green pass, il soggetto stesso, il datore di lavoro dove viene svolta l’attività ed eventualmente il datore di lavoro del soggetto sono sanzionati.

– Ai fini privacy posso salvare i dati dei controlli?

No.

– Posso licenziare il dipendente che non si vuole vaccinare o non vuole fare il tampone?

No, il dipendente non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

– Posso farmi carico io datore di lavoro del costo dei tamponi per i miei dipendenti non vaccinati?

Si, precisiamo però che nessuna disposizione di legge obbliga il datore di lavoro ad acquistare i tamponi per i dipendenti.

– Quali sono le sanzioni a cui è sottoposto il datore di lavoro?

In caso di mancata organizzazione delle procedure di controllo entro il 15 ottobre: sanzione da 400€ a 1000€.
In caso di mancata verifica di coloro che accedono all’interno del proprio luogo di lavoro: da 400€ a 1000€.

– Quali sono le sanzioni a cui è sottoposto il lavoratore?

Se si accede senza green pass nel luogo di lavoro, la sanzione va da un minimo di 600€ ad un massimo di 1.500€.

– Ci sono altre persone che possono essere sanzionate?

No.

– Quali sono le esenzioni da vaccino?

Il vaccino non è previsto per legge per i minori di 12 anni e per coloro che hanno patologie a cui viene rilasciata una certificazione medica.

– Se sono esente dal vaccino posso quindi non avere il green pass?

Si, ma bisogna comunque presentare idonea certificazione medica.

Foto di MaximeUtopix da Pixabay 

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