Superamento della fase emergenziale – Decreto 24 marzo 2022

Vediamo insieme le novità introdotte dal Decreto del 24 marzo 2022:

  • Dal 31 Marzo fine dello Stato di Emergenza
  • Dal 1° maggio il green pass non sarà più necessario
  • Dal 1° aprile verrà eliminato il sistema di classificazione delle Regioni delle zone-colore
  • Dal 1° aprile il green pass sarà abolito quasi ovunque all’aperto

Quarantena uguale per tutti dal 1° aprile 2022:

  • Le persone risultate positive sono sottoposte alla misura dell’isolamento fino all’accertamento della guarigione
  • Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell’auto sorveglianza,  obbligo quindi:
    • di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati
    • di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi
    • ulteriore tampone se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

L’obbligo di mascherine fino al 30 aprile

a) Per l’accesso a:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a trasporto interregionale;
  3. treni per servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

b) Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

 

c) Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

 

d) In tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e) In sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai 6 anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare   uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei dpi avvenga nel rispetto delle norme:

  • I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati
  • I titolari o i gestori dei servizi e delle attività

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori

sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Green pass base

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

 

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati,
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.
g) l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativ o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Green pass rafforzato

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

 

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.


Obbligo vaccinale
L’obbligo vaccinale rimane fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori di interesse sanitario e per il personale della scuola e università.
Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e rimane la multa una tantum di 100 euro erogata dall’Agenzia delle entrate, a chi, pur avendo più di 50 anni, ancora non si è immunizzato

Scuola

Scuole dell’infanzia

In presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I° grado, secondarie di II° grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Qui di seguito il collegamento al Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Photo by Nick Fewings on Unsplash

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