Una delle maggiori novità contenute nel collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2018 è la riapertura della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali.
Cosa vuol dire “rottamare”?
Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Cosa si può rottamare?
Tutte le cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Entro quando va presentata la domanda?
La domanda di rottamazione dev’essere presentata entro il 15 maggio 2018, tramite il sito, via pec o allo sportello.
Cosa non può essere rottamato?
Non saranno presi in considerazione tutti i carichi interessati dalla precedente “rottamazione” che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge.
Le scadenze:
– Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.
– Entro il 15 maggio 2018 bisognerà presentare la domanda di adesione.
– Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle riscossioni dovrà inviare una Comunicazione a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In questo caso sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
– Entro il 30 settembre 2018 l’Agenzia delle riscossioni dovrà inviare una comunicazione a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. In questo caso il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate , rispettivamente entro il 31 ottobre, il 30 novembre 2018 e il 28
febbraio 2019.
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31
dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
Ogni contribuente ha una situazione particolare e a sé stante, pertanto per qualsiasi informazione o assistenza il nostro studio è a disposizione.
Buona rottamazione a tutti da Stefano e Marta!
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