Novità Legge di Bilancio 2018 – legge 27/12/2017 n. 205

oltre il dato

Numerose sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Per poter trattare in modo completo ed organico gli argomenti, si analizzerà qui si seguito quanto introdotto per i soggetti che producono reddito d’impresa.


IRI – IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA
Viene rinviata di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa, per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.
L’opzione IRI deve essere mantenuta per almeno 5 periodi d’imposta e comporta una tassazione proporzionale con applicazione dell’aliquota stabilita ai fini IRES sugli utili realizzati, ma non distribuiti dalle imprese individuali, dalle società di persone nonché delle S.r.l che abbiano i requisiti per optare per il regime della trasparenza fiscale, sempre che si tratti di soggetti in regime di contabilità ordinaria.

SUPER AMMORTAMENTO
La Legge di Bilancio 2018 riconosce, anche per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, un super ammortamento riducendo tuttavia la maggiorazione del costo dal 40% al 30%.

IPER AMMORTAMENTO
La Legge di Bilancio 2018 proroga anche la previsione del così detto iper ammortamento che consenta una maggiorazione del 150% del costo ammortizzabile di beni nuovi ad alto contenuto tecnologico (vedere in merito l’allegato A delle legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Tale regola viene estesa agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo 1° gennaio 2018 entro il 31 dicembre 2018.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE SU INDUSTRY 4.0
Il credito d’imposta introdotto ammonta al 40% e fino ad un massimo di 300.000 euro, per tutte le imprese che nel 2018 effettueranno spese di formazione del personale dipendente finalizzata a far acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano di Impresa 4.0 (ad esempio big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, manifattura additiva…).
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di spesa e di quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo e sarà utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.

ASSUNZIONI UNDER 35
In merito alle misure per il lavoro, la legge introduce una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a decorrere dall’ 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019.
Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; i periodi di apprendistato non costituiscono una causa ostativa.

INTERESSI PASSIVI
Per disposizione dell’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi ed oneri assimilati, sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del Reddito Operativo Lordo.
Le Legge di Bilancio modifica il suddetto regime di deduzione prevedendo l’esclusione dei dividendi provenienti da società estere controllate di diritto dal ROL determinando così una minore possibilità di deduzione degli interessi passivi.

NUOVO BONUS “CREATIVITA’”
Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, promozione di prodotti e servizi culturali/creativi.
Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese “culturali e creative”, devono quindi svolgere attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in Stato UE con oggetto sociale l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo la diffusione di prodotti culturali.
Questi ultimi devono intendersi come beni, servizi, opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ed applicate nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

NUOVO BONUS PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA
L’agevolazione è a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
L’importo massimo riconosciuto è di 20.000 euro ed è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

DEDUCIBILITA’ IRAP DEI LAVORATORI STAGIONALI
È stata riconosciuta per il 2018 la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

BONUS “LIBRERIE”
È stato introdotto, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati un credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione”. L’importo massimo del credito è di 20.000,00 euro per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, 10.000 euro per gli altri esercenti.

ESTENSIONE BONUS “RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI”
Il credito d’imposta c.d. “riqualificazione alberghi” viene esteso agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
È stato fatto divieto, a partire dall’1.7.2018, di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 euro a 5.000 euro.
La retribuzione potrà essere corrisposta tramite:
• Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
• Strumenti di pagamento elettronico
• Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento
• Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

DIFFERIMENTI DEGLI ISA AL 2018
È stato previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”.

WEB TAX
È stata introdotta la nuova imposta sulle tassazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, applicabili alle prestazioni rese nei confronti di:
• Stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia
• Soggetti residenti sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1 D.P.R. n. 600/1973, diversi dai contribuenti minimi e forfettari.
La nuova imposta sarà pari al 3% e verrà applicata:
• All’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione
• Si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni
• È prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti dei prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni
• Va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.
La c.d. Web Tax è applicabile a decorrere dall’ 1.1.2019.

E anche per questa volta è tutto, restate connessi per avere maggiori informazioni!

Saluti!

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