L’intimazione di pagamento viene notificato dall’Agenzia delle Entrate/Riscossione, quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale, prima di intraprendere l’esecuzione forzata.
L’avviso contiene infatti l’avvertimento più spaventoso ovvero: “in caso di mancato pagamento entro cinque giorni, si procederà ad esecuzione forzata”.
L’intimazione però perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data di notifica; ciò vuol dire che una volta notificato l’avviso, Agenzia delle Entrate/Riscossione ha 180 giorni di tempo per procedere esecutivamente.
Decorso tale termine, l’eventuale esecuzione forzata presuppone la notifica di un nuovo intimazione di pagamento.
Un altro elemento da non tralasciare è che il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere di cosa tratta l’avviso in modo da poter contestare eventuali errori e illegittimità, per questo si troverà il dettaglio degli importi dovuti. L’intimazione di pagamento può essere impugnata per mancata notifica della cartella esattoriale, erroneità degli importi, prescrizione.
Qualora l’intimazione abbia ad oggetto somme già pagate, visti i tempi brevi concessi prima dell’avvio dell’esecuzione forzata (5 giorni), è consigliabile presentare subito ad Agenzia delle Entrate Riscossione la prova del pagamento.
Ciao da
Marta e Stefano
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