Novità Legge di Bilancio 2018 – legge 27/12/2017 n. 205

oltre il dato

Ecco le novità previste dalla “Legge di Bilancio 2018” in ambito IVA:

SOSPENSIONE PER IL 2018 DELL’AUMENTO ALIQUOTE IVA
Per l’anno 2018 ancora nessun aumento delle aliquote Iva, che però verranno innalzate dal 2019 in questa misura:
• L’aliquota del 10% passerà dal 01/01/2019 al 11.5% e dal 01/01/2020 al 13%
• L’aliquota del 22% passerà dal 01/01/2019 al 24.2%, dal 01/01/2020 al 24.9% e dal 01/01/2021 al 25%

ESTENSIONE AMBITO APPLICATIVO DELLO “SPLIT PAYMENT”
E’ stato previsto un aggiornamento degli elenchi dei soggetti obbligati all’applicazione della scissione dei pagamenti nel 2018. Con la pubblicazione del decreto attuativo MEF del 9 gennaio 2018 vengono inclusi nel meccanismo dello split payment, a partire dal 1° gennaio 2018:
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona),
fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni,
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%.
Le ordinarie regole di fatturazione previste non sono state variate, pertanto il cedente o prestatore che dovrà emettere fattura nei confronti di un soggetto tenuto all’applicazione di tale meccanismo, dovrà emettere un documento aggiungendo la dicitura “scissione dei pagamenti”. Al fornitore sarà corrisposto il corrispettivo al netto dell’Iva, mentre il tributo sarà versato direttamente nelle casse dell’Erario.

NOVITA’ IN TEMA DI COSTI AUTO
Dal 1° Luglio 2018, per effetto delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2018, la deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese di carburante sarà vincolata al pagamento attraverso carte di debito o carte prepagate intestate al soggetto titolare di partita iva; in caso di più mezzi aziendali occorrerà avere a disposizione più carte.
Tale disposizione è prevista anche per le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, impiego, leasing e noleggio. Pertanto, qualora vengano utilizzati mezzi di pagamento differenti dalla moneta elettronica, i soggetti titolari di partita Iva non potranno dedurre i costi relativi alle auto, né detrarre la relativa imposta sul valore aggiunto.

Verrà inoltre abolita dal 1° luglio 2018 la scheda carburante, pertanto coloro che gestiscono gli impianti di rifornimento sono obbligati ad emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti titolari di partita iva.
Ci sono ancora 5 mesi per adeguarsi a queste nuove procedure e agli strumenti necessari!!

FATTURAZIONE ELETTRONICA
La legge di Bilancio 2018 estende gli obblighi di fatturazione elettronica, includendo la generalità delle operazioni soggette ad IVA. Dal 1° gennaio 2019, infatti, tale obbligo riguarderà le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi, sia le operazioni effettuate verso consumatori finali.
Come anticipato prima, il nuovo obbligo riguarderà le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sia verso soggetti passivi (B2B) sia verso consumatori finali (B2C). Nel primo caso le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato “FatturaPA” già in uso per le operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Le fatture emesse verso consumatori finali, invece, non saranno trasmesse direttamente all’acquirente, bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Ogni titolare di partita Iva dovrà decidere quale modilità scegliere:
• Acquistare e utilizzare un programma informatico ad hoc
• Appoggiarsi ad un professionista che preparerà i files
L’obbligo di emettere e ricevere fatture elettroniche non si applica ai soggetti minori, ovvero coloro che avevano aderito al regime dei “minimi” e agli attuali forfettari.

COMPENSAZIONE CREDITI
Un ulteriore novità riguarda la disciplina della compensazione dei crediti, poiché è stato previsto che l’Agenzie delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio in modo da poter controllare l’utilizzo del credito. Se il credito risulta correttamente utilizzato, la delega con le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e’ eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà i criteri e le modalità di attuazione della norma, tuttavia è stato anticipato che, se il credito risulta inesistente oppure non utilizzabile e di conseguenza il modello F24 è respinto, la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, deve essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento.

INTRASTAT
La normativa esterna alla Legge di bilancio prevede alcune novità riguardanti gli acquisti Intracomunitari:
• per acquisti inferiori ai 200.000 € di beni e 100.000 € per i servizi non occorrerà presentare i modelli INTRASTAT, in quanto verranno assorbiti nello spesometro.
• per acquisti superiori ai 200.000 € di beni e 100.000 € per i servizi, l’invio di tale dati sarà effettuato ai soli fini statistici.

SPESOMETRO
In tema di Spesometro queste sono le novità più importanti:
• facoltà di trasmissione semestrale anziché trimestrale
• Limitazione dei dati da trasmettere per ciascuna fattura
• Trasmissione riepilogativa per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 € registrate cumulativamente, indicando data e numero del documento riepilogativo, l’imponibile e l’imposta distinta per aliquota.

NOVITA’ TENUTA REGISTRI CONTABILI
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 consente la tenuta dei registri IVA in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo. Tale facoltà è riconosciuta a condizione che, in caso di controlli, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Per quanto riguarda i registri IVA degli acquisti e delle vendite, questi sono considerati regolari in assenza di trascrizione su supporto cartaceo.
La modifica normativa non si applica sulla modalità di tenuta degli altri libri e registri contabili ovvero:
• libro giornale;
• libro degli inventari;
• registro dei beni ammortizzabili;
• scritture ausiliarie, conti di mastro e scritture di magazzino.

DETRAZIONE IVA – le nuove regole
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. E’ possibile individuare un termine inziale e un termine finale per l’esercizio del diritto alla detrazione:
TERMINE INIZIALE: è il momento in cui nasce il diritto alla detrazione
TERMINE FINALE: corrisponde con il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Un ulteriore elemento molto importante è costituito dal fatto che il cliente deve essere in possesso della fattura di acquisto.
Pertanto il diritto alla detrazione scatta per il cessionario/committente quando sussistono contestualmente:
• L’effettuazione dell’operazione
• Possesso di una fattura d’acquisto
Ma per le fatture relative al 2015 e2016 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con il termine previsto dalla dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Per es. per le fatture del 2015 il diritto alla detrazione scadrà il 30 aprile 2018, mentre per le fatture del 2016 scadrà il 30 aprile 2019.

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