Restrizioni alla circolazione per emergenza sanitaria – Sanzioni applicabili

Con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal 26 marzo, il Governo ha mutato radicalmente, rispetto alle prime disposizioni, il quadro delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure funzionali a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 
Attualmente è previsto in via generale che in caso di violazione delle misure di contenimento si applichi una
sanzione amministrativa pecuniaria da 400 3.000 Euro.
 
Nel caso in cui la violazione venga commessa mediante l’utilizzo di un veicolo, è previsto l’aumento della sanzione fino ad un terzo.

Inoltre, in caso di “recidiva”, e quindi, secondo la lettera del Decreto, di “reiterata violazione della medesima disposizione”, la sanzione amministrativa viene raddoppiata.


L’applicazione della sanzione amministrativa spetta di regola al Prefetto; in caso di violazione delle misure di contenimento stabilite dagli Enti territoriali spetta invece all’Autorità che ha disposto le misure violate. Si tratta in ogni caso di un procedimento di natura amministrativa in cui non è necessaria l’assistenza di un difensore.

Il D.L. n. 19/2020 richiama la disciplina del pagamento in misura ridotta prevista, in via generale, per le violazioni del Codice della Strada. Di conseguenza, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell’ammontare minimo di 400 euro; se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30% ed ammonterà quindi a 280 euro.

 

Per la violazione di alcune specifiche misure relative ad attività commerciali, professionali e di impresa (vedi nota 1), oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La reiterazione della violazione comporta l’applicazione della sanzione accessoria nella estensione massima di 30 giorni. Il Decreto non precisa il momento dell’esecuzione della sanzione accessoria, ma l’interpretazione più ragionevole non può che essere nel senso che abbia luogo una volta cessato il periodo di sospensione per il contenimento dell’emergenza. In ogni caso all’atto dell’accertamento della violazione, qualora sia necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e tale periodo di chiusura provvisoria viene poi scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 attribuisce rilevanza penale unicamente alla violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; tale illecito viene punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 Euro.
 

Il Decreto Legge in commento stabilisce che le sanzioni illustrate valgano anche per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, va ricordato che le disposizioni normative iniziali di contenimento dell’emergenza prevedevano che la violazione delle misure limitative assumesse rilevanza penale e comportasse l’applicazione delle sanzioni penali previste dell’art. 650 c.p.. La sostituzione delle originarie sanzioni penali con sanzioni amministrative, disposta dal nuovo Decreto Legge, comporta la depenalizzazione delle violazioni contestate fino al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e, di conseguenza, l’archiviazione dei procedimenti penali che ne sono originati.

Per evitare che le violazioni pregresse risultino sanzionate con sanzioni pecuniarie in concreto più afflittive di quelle in vigore nel momento in cui è stato commesso l’illecito, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 stabilisce che in ogni caso per i fatti pregressi le sanzioni amministrative si applicano nella misura minima, ridotta della metà. Ciò in sostanza significa che per i fatti pregressi l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nei fatti sarà pari a 200 euro.
 
a cura di
Avv. Roberto IMPEDUGLIA
 
Photo by Erik Mclean on Unsplash
 
Nota 1
Si tratta delle seguenti misure:
i) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
ii) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
iii) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
iv) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
iv) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
v) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
vi) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.
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