Iscrizioni agli elenchi 5 per mille per gli Enti No-Profit

Anche quest’anno tutti gli enti no profit che vorranno godere del contributo per sostenere la loro attività da parte delle persone fisiche che faranno la dichiarazione dei redditi (Unico o 730 2020) potranno iscriversi agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille.

 

L’iscrizione deve essere fatta nel periodo che va dal 1 aprile 2020 al 7 maggio 2020.

 

Chi sono i beneficiari?

1. Enti del volontariato:

  • ODV di cui alla L. 266/1991
  • ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali
  • ONG già riconosciute e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS
  • Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese
  • APS le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno
  • APS iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 L. 383/2000)
  • Associazioni e fondazioni di diritto privato ONLUS che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 ovvero assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico.

2. Enti della ricerca scientifica e dell’università
3. Enti della ricerca sanitaria
4. Comune di residenza del contribuente per sostegno delle attività sociali
5. Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

 

Come richiedere l’iscrizione?

È bene tenere presente che, dal 2017, occorre operare una preliminare distinzione tra:

  • soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo negli anni precedenti e che risultano iscritti nell’elenco permanente anno 2020 consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione.

E’ importate precisare che nel caso in cui sia variato il legale rappresentante dell’associazione vige l’obbligo di presentare entro il 30 giugno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando la permanenza dei requisiti a pena di decadenza dal beneficio.

  • soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che quindi devono procedere alla loro iscrizione negli elenchi. Gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno inviare telematicamente tramite i canali dell’agenzia delle entrate la richiesta entro il 7 maggio 2020 e successivamente mediante raccomandata o posta elettronica certificata la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre il 30 giugno. Per le altre categorie di beneficiari le procedure sono invece gestite dai Ministeri competenti.

In caso di errori ed omissioni potranno partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche quegli gli enti che regolarizzeranno le domande di iscrizione, provvedendo alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020 e versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”).

Cosa cambia con la riforma del terzo settore?

In attuazione della legge delega di riforma del terzo settore sarà ampliata la platea dei soggetti destinatari del beneficio a tutti gli appartenenti al Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale (i cosiddetti ETS), registro che al momento attuale non è stato ancora istituito.

 

Photo by ål nik on Unsplash

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