Contributi pubblici al No-Profit “dal No-Profit al Terzo Settore”

Fra gli adempimenti che spettano agli Enti No-Profit che sono stati prorogati in questi ultimi mesi a causa dell’emergenza Covid-19 non rientra quello relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, che pertanto deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2020

 

L’obbligo – previsto per associazioni, fondazioni e Onlus – scatta solo qualora l’ammontare dei contributi sia pari o superiore a 10.000 euro ed è previsto dal D.L. 30 aprile 2019 n.34, che ha modificato la Legge 4 agosto 2017.

Tale obbligo si applica a tutto il comparto degli Enti No-Profit che hanno ricevuto sovvenzioni, aiuti, contributi, in denaro o in natura, pari o superiori a 10.000 euro da parte di pubbliche amministrazioni (come definite dall’1 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165) e da parte dei soggetti di cui all’art. 2 bis del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33.

Sono soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni a sostegno della protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

 

Una sostanziale novità rispetto alla enunciazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dagli enti pubblici rientrano nei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

 

Tale novità fa sì che eventuali apporti economici di natura corrispettiva commerciale con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità o dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione. Le somme erogate a titolo di 5 per mille non vanno ricomprese nel computo totale.

Gli Enti No-Profit devono pubblicare entro il 30 giugno 2020 le informazioni relative ai contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure, per quelle che non hanno un sito internet, sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa di riferimento. Inoltre le imprese e le cooperative sociali devono inserire tali informazioni anche nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
 

La circolare ministeriale ha specificato, inoltre, che le informazioni che devono essere pubblicate devono essere schematiche e comprensibili al pubblico, precisando che vanno indicate le seguenti voci:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (associazione)
  • Denominazione del soggetto erogate (pubblica amministrazione)
  • Somma incassata (per ogni singolo rapporto)
  • Data di incasso
  • Causale (motivo per cui tali somme sono state erogate)
Nel caso di inosservanza della pubblicazione è prevista una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’associazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
 
Foto di StartupStockPhotos da Pixabay 
Potrebbero interessarti anche:
Attualità
Test IT-alert – 14 settembre ore 12 suoneranno tutti i cellulari in Piemonte: Perché?

Test IT-alert, il 14 settembre alle ore 12.00 suoneranno tutti i cellulari in Piemonte: perché? IT-alert è il sistema di allarme pubblico di cui si …

Leggi tutto →
Consulenza fiscale
Titolare Effettivo – Comunicazione in Camera di Commercio
Le società di capitali sono chiamate a comunicare il Titolare Effettivo ...
Leggi tutto →
News e Risorse
Indennità una tantum 200 euro – Autonomi NON titolari di Partita Iva
Indennità una Tantum 200 euro, per autonomi NON titolari di ...
Leggi tutto →

Contattaci!

WhatsApp

Scrivici direttamente in chat, ti risponderemo al più presto

E-mail

Scrivici una email, ti risponderemo al più presto

Chiamaci

Contattaci telefonicamente al numero fisso lun mer e ven 9-13 / mar gio 9-13 e 14-18

Torna in alto