Fattura elettronica: slitta al 1° gennaio 2021 – Nuove specifiche tecniche

Con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile, l’Agenzia delle entrate comunica che il nuovo tracciato delle e-fatture sarà obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2021.

 

L’utilizzo dei nuovi tracciati sarebbe dovuto partire dal 4 maggio, invece secondo il nuovo calendario, a causa dell’emergenza da Covid che ha causato evidenti difficoltà di utilizzo delle nuove misure, la fase sperimentale (durante la quale si potranno usare entrambi i tracciati) partirà il 1° ottobre mentre l’obbligatorietà del nuovo tracciato sarà in vigore dal 1° gennaio 2021.

 
Pertanto fino a fine anno si potrà utilizzare tanto il nuovo schema 1.6.1, cosi come previsto nell’allegato sulle specifiche tecniche pubblicato sul sito dell’Agenzia insieme al provvedimento n 166579/2020 del 20 aprile quanto quello attualmente in vigore, ossia la versione 1.5 approvata invece con precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.
 

Solo a partire dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema 1.6.1

 
Le principali modifiche riguardano vari aspetti del tracciato, ad esempio:
  • l’eliminazione dell’obbligo di popolare il campo relativo all’importo del bollo, che diventa opzionale
  • l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni
  • la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non conformi
 

Altre importanti modifiche riguardano i seguenti campi

1. Tipo documento (TD), per il quale sono stati previsti i seguenti nuovi codici:

  • TD16 integrazione per acquisti interni
  • TD17 integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
  • TD18 integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni
  • TD19 integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972
  • TD21 in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello splafonamento
  • TD22 in caso di estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 in caso di estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del DPR 633/72, quindi fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni o da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio
  • TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del DPR 633/72, quindi fattura differita per operazioni triangolari interne
  • TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 in caso di fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

2. Natura dell’operazione (N):

  • N2 per operazioni non soggette – con l’inserimento di due sottocodici
  • N3 per operazioni non imponibili – con l’inserimento di sei sottocodici
  • N6 per operazioni in reverse charge – con l’inserimento di nove sottocodici.

3. Dati generali del documento, in cui sono stati aggiunti i seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone giuridiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • Rt06 Altri contributi previdenziali

 

 

Image by rawpixel.com

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