Nuovo DPCM in vigore dal 14 Ottobre al 13 Novembre

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Mascherine

Resta obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Eccezione: solo se è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto), e comunque secondo i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Esclusione dei predetti obblighi per:

  1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Servizi di ristorazione (Bar ristoranti pub gelaterie pasticcerie)

  • Chiusura obbligatoria entro le 24 con consumo al tavolo, entro le 21 senza consumo al tavolo
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e asporto
  • Divieto di sosta al di fuori dei locali dalle 21

Attività professionali

Si raccomanda che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Attività commerciali al dettaglio

Si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Feste/ cerimonie/ attività ricreative

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Scuole

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Sport

Eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra sono consentiti con la presenza di pubblico massimo pari al 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

Obbligo di prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere con adeguati volumi e ricambi d’aria e deve essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.

Sono consentite le attività sportive di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico.

Obbligo di rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Stop a sport di contatto svolti a livello amatoriale, sono però esclusi dallo stop coloro che sono affiliati al CONI oppure a enti sportivi.

Per quanto riguarda le linee guide per la riapertura delle attività in sicurezza questo è il link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf (allegato n. 9)

In ogni caso, vi consigliamo vivamente di sentire il vostro consulente della sicurezza.

 
 
 

Image by rawpixel.com

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