Organi associazioni: assemblea soci, consiglio direttivo e Presidente #2

Nel precedente articolo abbiamo analizzato quali sono gli organi che compongono un’associazione e di cosa si occupa il consiglio direttivo.

 

Oggi vedremo nel dettaglio gli altri due organi che compongono le associazioni.

Presidente

Il Presidente è la figura cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Vigila sull’attuazione delle delibere del consiglio direttivo e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega per uno o più atti e ad uno o più soci. In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell’associazione.

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

 

Di norma l’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

In molti statuti la convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di riunione.

L’assemblea ordinaria di norma delibera:

  • l’elezione dei membri del consiglio direttivo;
  • l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
  • il programma annuale delle attività;
  • sugli argomenti posti alla sua attenzione dal consiglio direttivo

Quasi sempre gli statuti prevedono che in prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea straordinaria invece delibera:

  • sulle richieste di modifica dello Statuto
  • sullo scioglimento dell’Associazione
  • sulla nomina del liquidatore
  • sugli altri argomenti previsti dai singoli statuti

Anche le riunioni dell’assemblea devono risultare da apposito verbale, trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.

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