IVA agevolata per acquisto di DPI – Emergenza Covid-19

Il Decreto legge 19 maggio 2020 ha introdotto all’articolo 124 una disciplina IVA agevolata per acquisti di dispositivi necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando.

 

In particolare è previsto l’acquisto di tali beni in regime di esenzione iva, qualora gli acquisti vengano fatti nel 2020 e, ad aliquota iva agevolata del 5%, se verranno acquistati nel 2021.

 

Nella circolare 26/E del 15 ottobre 20220 l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti in merito e fornisce l’elenco tassativo (non esemplificativo) dei prodotti oggetto di esenzione iva nel 2020 e riduzione iva nel 2021.

Per usufruire di tale regime di favore, è chiarito che l’aspetto essenziale per accedere a tale beneficio è la finalità sanitaria; alcuni di questi prodotti, infatti, possono essere usati per altre finalità, ad esempio cosmetiche o alimentari e, in tal caso, si ritiene non soggetta alla fruizione di tale agevolazione.

Viene anche specificato che i beni compresi nell’elenco, per poter essere in esenzione iva, possono essere acquistati oppure possono essere oggetto di locazione finanziaria, noleggio o simili.

 

Si specifica inoltre che:

  • Nella definizione di termometri rientrano tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner;
  • Nella definizione di “detergenti disinfettanti per mani” rientrano quelli che hanno “potere” igienizzante e non solo di rimozione dello sporco;
  • Nella definizione di mascherine sono comprese quelle chirurgiche, quelle Ftp2 e Ftp3 e quelle c.d ricaricabili (dotate di filtro intercambiabile);
  • Nella definizione di “soluzione idrolica in litri” ci si riferisce a quelle che fanno riferimento al litro come unità di misura, ma anche se sono di minori dimensioni rispetto al litro
  • Vengono anche menzionate alcune attrezzature, come “poltrone per dentisti, mobili per la medicina e la chirurgia, l’odontoiatria..”. Tali beni mobili vengono però classificati come “attrezzature di ospedali da campo”, pertanto ci si chiede se sia necessario che siano utilizzati specificatamente negli ospedali da campo, quindi per contrastare il diffondersi del Covid – 19 oppure anche nei singoli studi.

Al momento, non essendoci nulla di certo, conviene utilizzare l’interpretazione più restrittiva.
Nel caso in cui l’agenzia delle entrate dovesse interpretare diversamente la norma in esame, provvederemo immediatamente a informarvi. In tale situazione si potrà richiedere lo storno dell’iva sulla fattura del fornitore. Sarà nostro onere comunicarvi i passaggi necessari per ottenere tale storno.

 

Image by rawpixel.com

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