Obbligo vaccinale over 50 e altre misure legate al Green Pass

Obbligo vaccinale

Il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 introduce l’estensione dell’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, dalla data di entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022. L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute attestato da certificato medico. L’infezione da Covid determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

Dal 15 febbraio, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, sarà necessario il Green Pass Rafforzato (avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori non in possesso del Green Pass richiesto, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di essenza ingiustificata non è dovuta retribuzione.

Sanzioni: in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, è prevista una sanzione di €100 in uno dei seguenti casi:

  • soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute
  • soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

La sanzione verrà irrogata dal Ministero della Salute tramite Agenzia delle Riscossioni che vi provvederà attraverso gli elenchi in suo possesso.

Dal 1° febbraio 2022, senza limiti di età, viene introdotto l’obbligo vaccinale al personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori così equiparati a quello scolastico.

Green Pass Base

Fino al 31 marzo 2022 è esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1° febbraio 2022) fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

  • Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

  • Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

  • Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Vi ricordiamo

Green pass ordinario si ottiene con:

  • l’avvenuta vaccinazione,
  • la guarigione dal SARS-CoV-2 da non più di 6 mesi,
  • l’effettuazione di un test molecolare (72h) o antigenico rapido (48h) con risultato negativo al virus SARS-CoV-2

Green Pass rafforzato si ottiene con:

  • l’avvenuta vaccinazione,
  • la guarigione dal SARS-CoV-2 da non più di 6 mesi,

Si ricorda che l’obbligo del green pass non trova applicazione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, vale a dire per tutti i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione.

Di seguito il link sulla Certificazione verde (Green Pass), alle Faq del governo e le attività consentite:

Image by rawpixel.com

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