Lavoratori autonomi occasionali: nuova comunicazione obbligatoria

Con il decreto n. 146/2021, collegato alla Legge di Bilancio 2022, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale e successivamente sono state pubblicati note e chiarimenti che hanno introdotto alcune novità.

 

Riepiloghiamo quindi l’intera disciplina ad oggi vigente.

Quali sono le principali regole?

  • I soggetti interessati quali committenti sono coloro che operano in qualità di imprenditori (esclusi i professionisti), mentre i lavoratori occasionali sono coloro che sono inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
  • L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda i rapporti avviati dal 11 gennaio 2022 in avanti
  • In attesa di utilizzare a pieno regime la piattaforma che è attiva dal 28 marzo, è ancora possibile (fino al 30/04) fare la comunicazione attraverso l’invio di una mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale che deve contenere i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la descrizione dell’attività, l’arco temporale della prestazione e il compenso pattuito
  • Le sanzioni in caso di omessa o tardiva comunicazione variano da 500 a 2500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale

Con la nota n. 109/2022 sono stati, inoltre, chiariti alcuni dubbi:

  • Gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, ma se svolgono anche in via marginale un’attività d’impresa, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale
  • Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse da tale obbligo
  • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo
  • Le prestazioni rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi previsti all’art. 6 D.Lgs C.P.S. n. 708/1947
  • Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, se non organizzati in forma di impresa non sono tenuti ad effettuare la comunicazione
  • Sono escluse le attività di volontariato per cui si percepisce solo rimborso spese
  • Sono escluse le prestazioni svolte all’estero, per carenza del requisito territoriale

Inoltre, il ministero del Lavoro ha comunicato che dal 28 marzo 2022 è disponibile (sul sito Servizi Lavoro.gov.it) una nuova piattaforma per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali, anche se rimane valida fino al 30 aprile la procedura previgente di comunicazione via e-mail.

 

Come funziona la Piattaforma?

Occorre autenticarsi nel portale Servizi.lavoro.gov.it e procedere con l’elaborazione di una nuova comunicazione nell’area del “lavoro autonomo occasionale”. In tale sezione si andranno a compilare i dati anagrafici relativi al committente, al lavoratore autonomo occasionale, i dati del rapporto di lavoro (data di inizio, durata, compenso, descrizione dell’attività e sede di lavoro) e i dati relativi all’invio della comunicazione.

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