Registro criptovalute dal 18 maggio

Parte l’anagrafe delle criptovalute sia per le operazioni sia per i gestori.

 

Con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale erano stati già inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da o in valute aventi corso forzoso.

 

Con questa novità, i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni saranno trasmessi trimestralmente al Ministero dell’economia e per chi opererà in Italia viene istituito un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti i cambi di criptovalute, ma anche i gestori di crypto wallet. Tale registro verrà gestito dall’Oam (organismo agenti e mediatori).

Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito.

 

Il registro sarà inoltre accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.

Le società non solo dovranno registrarsi nell’anagrafe delle criptovalute, ma dovranno anche inviare i dati personali di tutti gli italiani e le italiane che operano sulle loro piattaforme.

Il Registro degli operatori in criptovalute italiano sarà operativo ufficialmente dal prossimo 18 maggio.

 

Tutti i soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.

In caso di mancato rispetto del termine su indicato o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

 

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

Il decreto definisce innanzitutto i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Con tale termine infatti si intende ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute.

Per prestatori di servizi di portafoglio digitale si intende poi ogni persona fisica, o soggetto diverso da persona fisica, che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Il decreto chiarisce anche cosa si debba intendere per valuta virtuale e cioè “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

 

La comunicazione all’OAM costituisce condizione necessaria per l’esercizio legale dell’attività sul territorio italiano da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale e deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avvio della sezione speciale.

La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente all’OAM, utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dello stesso organismo.

La comunicazione dovrà contenere:

  • Per le persone fisiche:

    • il cognome e il nome;
    • il luogo e la data di nascita;
    • la cittadinanza;
    • il codice fiscale, ove assegnato;
    • gli estremi del documento di identificazione;
    • la residenza anagrafica, nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
    • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
    • l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto;
    • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

    • la denominazione sociale;
    • la natura giuridica del soggetto;
    • il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
    • la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
    • per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
    • il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
    • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
    • l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
    • l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto;
    • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Quanto alla tipologia di servizi prestati, i servizi richiamati sono in particolare i seguenti:

  • Servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali;
  • Servizi di emissione, offerta di valute virtuali;
  • Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali;
  • Ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali);
  • Servizi di portafoglio digitale.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalità telematiche di cui sopra.

L’OAM, verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

Tale termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a 10 giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta, ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione.

La mancata iscrizione non pregiudica comunque il diritto dell’interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione.

L’OAM trasmetterà poi al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione semestrale, contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, nonché i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM.

  • In riferimento invece alle informazioni da trasmettere all’OAM per quanto riguarda i dati identificativi del cliente:
  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • residenza;
  • codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
  • estremi del documento di identificazione.
  • Quanto ai dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
  • Controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
  • Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente;
  • Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
  • Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
  • Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

La trasmissione all’OAM dei dati di cui sopra deve avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dallo stesso organismo con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi o necessità:

Photo by Austin Distel on Unsplash

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