Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio

Vediamo insieme quali sono le novità introdotte dal Decreto Aiuti, il n° 50 del 17 Maggio.

Bonus una tantum di 200 euro per i lavoratori e i pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro. 

Il pagamento del bonus di 200 euro sarà gestito in maniera diversa in base alla tipologia di reddito percepito. Di seguito trovate una tabella con le varie casistiche.

Beneficiari bonus

Requisiti

Modalità di pagamento

Lavoratori dipendenti

Almeno una mensilità dell’esonero come previsto dall’art.1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234

Nella busta paga di luglio 2022 previa presentazione di autocertificazione (*)

Pensionati

Titolari di trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e con un reddito non superiore a 35mila euro

Nella pensione di luglio 2022 (insieme alla 14esima per chi ne ha diritto)

Colf e badanti

Uno o più rapporti di lavoro a partire dal 18 maggio 2022

Erogazione su domanda a luglio 2022

Nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza

Non avere nel nucleo un componente che beneficia già dell’indennità

Integrazione automatica nella mensilità di luglio 2022

Beneficiari di disoccupazione NAPSI o DisColl

Aver percepito l’indennità a giugno 2022

Erogazione in automatico dell’INPS

Beneficiari della disoccupazione agricola

Aver ricevuto l’indennità durante il 2022

Erogazione in automatico dell’INPS

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

• Contratti attivi dal 18 maggio 2022 e iscrizione alla gestione separata;
• non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
• reddito non superiore a 35mila euro nel 2021

Su domanda dell’INPS

Lavoratori dello spettacolo che percepiscono il bonus di 2.400 euro del primo Dl Sostegni

Aver ricevuto l’indennità del decreto legge n. 41/2021

Erogazione in automatico dell’INPS

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (di cui agli art. 13-18 del Dl 15 giugno 2015)

• Aver svolto prestazioni per un minimo di 50 giornate
• reddito non superiore a 35mila euro per il 2021

Su domanda dell’INPS

Lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

• Iscrizione al Fondo pensione;
• aver versato almeno 50 contributi giornalieri;
• reddito non superiore a 35mila euro per il 2021

Su domanda dell’INPS

Lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari, nel 2021, di contratti autonomi occasionali

• Titolari di contratti autonomi occasionali (riconducibili alle disposizioni dell’articolo 2222 del codice civile);
• Accredito di almeno un contributo mensile per il 2021;
• Iscrizione alla Gestione separata a partire dal 18 maggio 2022

Su domanda dell’INPS

Incaricati alle vendite a domicilio

• Reddito per il 2021 derivante dall’attività di vendita a domicilio superiore a 5mila euro;
• titolari di partita Iva attiva;
• iscrizione alla Gestione separata a partire dal 18 maggio 2022

Su domanda dell’INPS 

(*) autocertificazione che potrete scaricare cliccando qui sotto:

Per le partite iva è istituito un fondo una tantum per lavoratori autonomi e professionisti, con una dotazione complessiva di 500milioni di euro.

Il fondo è destinato a finanziare il riconoscimento di un’indennità a coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali Inps e ai professionisti iscritti alle casse private che non abbiano già fruito dell’indennità per i lavoratori e pensionati di cui sopra. È necessario un decreto attuativo per conoscere le modalità, i limiti e gli importi di tale indennità.

Al bonus di 200 euro si affianca il potenziamento del Fondo affitti, e il nuovo bonus per studenti e lavoratori pendolari.

Il buono può essere al massimo di importo pari a 60€ ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. È necessaria l’uscita del decreto attuativo per poter farne richiesta

Confermato inoltre il bonus bollette per i nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro, che sarà riconosciuto retroattivamente per le DSU presentate dal 1° gennaio

Proroga del superbonus per le villette

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2022, anziché fino al 30 giugno, per raggiungere il SAL minimo del 30% che consente di completare l’intervento entro la fine dell’anno. Per il calcolo dei lavori effettuati alla data del 30 settembre si considererà l’intervento complessivo, e quindi non solo i lavori inclusi nel superbonus.

Novità in materia di cessione del credito

Le banche potranno sempre cedere le somme acquistate in favore di clienti professionali privati, anche le imprese se in possesso di specifici requisiti.

Nuovi contributi a fondo perduto

Riconosciuti in caso di perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, conseguenze dovute alla crisi delle catene di approvvigionamento, per le imprese danneggiate dalle crisi Ucraina.

Viene prevista anche la possibilità di accedere fino al 31 dicembre 2022 alla garanzia SACE sui finanziamenti concessi per far fronte alle esigenze di liquidità legate alla crisi in atto.

Una misura che dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Europea, al pari delle garanzie del 90% concesse dal Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti legati all’efficientamento o alla diversificazione di produzioneconsumo energetico.

 

L’aliquota prevista per gli investimenti in beni immateriali 4.0 sale dal 20% al 50% sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni.

Passa dal 50% al 70% il bonus formazione 4.0 per le spese sostenute in favore del personale dipendente riconosciuto alle piccole imprese, aliquota rideterminata dal 40% al 50% per le medie imprese.

In caso di dubbi o perplessità , non esitare a contattarci:

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