Acquisti e vendite con l’estero

Acquisti e vendite con l’estero (adempimenti per tutti) facciamo il punto da luglio 2022

 

Esterometro

Dal 1° luglio partiranno, con impatto generalizzato per tutti, le stringenti tempistiche del nuovo esterometro; il sistema di Interscambio (SdI) si popolerà infatti anche delle fatture elettroniche e/o dei flussi esterometro in provenienza da tutti, anche dai soggetti forfetari e minimi.

Nasce quindi l’obbligo di invio dei dati relativi alle “cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Le regole di processo per le operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia sono stabilite al paragrafo 3 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Elemento comune delle operazioni attive è l’indicazione di XXXXXXX (sette volte X) nel codice destinatario, mentre per le operazioni passive questo codice può essere valorizzato con quello che l’emittente del documento ha sin qui comunicato ai fornitori nazionali.

Le cessioni di beni a clienti esteri, con spedizione nella UE, in quanto le cessioni comprovate da bolletta doganale non vanno comunicate, nonché le prestazioni di servizi, sempre a clienti esteri – il tipo documento è quello ordinario di “fattura” – TD01;

  • il rifornimento di carburante all’estero – territorialmente non rilevante ai sensi dell’art. 7-bis – da indicare come TD19;
  • il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero – territorialmente non rilevante ai sensi dell’art. 7-quater – da indicare come TD17.

Per quanto riguarda la “natura dell’operazione”, quelle pertinenti per i beni ceduti a clienti esteri sono:

  • N3.2 – non imponibili – operazioni intracomunitarie
  • N3.3 – non imponibili – cessioni verso S. Marino

Per i servizi “generici”, che costituiscono la maggior parte di questo ambito, resi a soggetti d’imposta non stabiliti, la natura è:

  • N2.1 – non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (in realtà ora c’è anche il 7-opties) – in quanto la norma pertinente è l’art. 7-ter.
  • Acquisti da non residenti (esterometro passivo)

Non si tratta di una novità, ma è bene ricordare innanzitutto che anche forfetari (e minimi), quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi e pertanto questi acquisti devono sempre essere accompagnati (entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell’IVA.

Le nuove tempistiche che entreranno in vigore proprio da luglio imporranno, una drastica riduzione della tempistica per la trasmissione telematica dei dati che dovrà avvenire al più tardi “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione” utilizzando i flussi:

  • “INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO – TD17”;
  • “INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI – TD18”;
  • “INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 – TD19” (in esempio, dalla Repubblica di San Marino).

Il decreto semplificazioni, ha definito che gli acquisti di beni e servizi cd. fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità (si pensi, ad esempio, agli articoli 7-bis o 7-quater del D.P.R. n. 633/1972) non dovranno essere certificati tramite l’adempimento in commento; l’obbligo rimarrà per i soli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale aventi importo superiore a 5.000 euro.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive, in quanto:

  • per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del me-se successivo in caso di fatturazione differita);
  • per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Intra

  • Acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 D.L. 331/1993. Modello INTRA 2-bis Mensile Soggetti che, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, abbiano superato la soglia di € 350.000.
    Vecchia scadenza: Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
    Nuova Scadenza: Entro il mese successivo al periodo di riferimento.
    Trimestrale Eliminato l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali.
  • Acquisti di servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito comunitario. Modello INTRA 2-quater Mensile Soggetti che abbiano superato, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, la soglia di € 100.000.
    Vecchia scadenza: Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
    Nuova Scadenza: Entro il mese successivo al periodo di riferimento.
    Trimestrale Eliminato l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali.
  • Cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 D.L. 331/1993. Modello INTRA 1-bis Mensile Soggetti che, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, abbiano superato l’ammontare dei € 50.000 di cessioni in ambito UE.
    Trimestrale Obbligo per i soggetti che non superano mai i € 50.000 in nessuno degli ultimi 4 trimestri.
    Vecchia scadenza: Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
    Nuova Scadenza: Entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
  • Effettuazione di servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito comunitario. Modello INTRA 1-quater Mensile Soggetti che superano € 50.000 in almeno uno degli ultimi 4 trimestri.
    Trimestrale Soggetti che non superano mai i € 50.000 in nessuno degli ultimi 4 trimestri.
    Vecchia scadenza: Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
    Nuova Scadenza: Entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Enti non commerciali

I soggetti di cui all’art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 non soggetti passivi d’imposta, se effettuano acquisti intracomunitari devono seguire regole diverse a seconda se effettuano acquisti intracomunitari di beni inferiori o superiori ad € 10.000 annui.

Se gli acquisti intracomunitari di beni sono inferiori ad € 10.000 annui non si deve corrispondere l’Iva in Italia, ma gli enti non commerciali pagano l’imposta nel Paese di origine dei beni, alla stregua di un privato nazionale.

Gli enti non soggetti passivi d’imposta al superamento del limite di € 10.000:

  • devono chiedere all’Ufficio il numero di partita Iva;
  • Integrano con Iva e numerano le fatture di acquisto ai sensi dell’art. 46, c. 3 D.L. 331/1993;
  • annotano i documenti integrati in un apposito registro;
  • versano mensilmente l’imposta utilizzando un apposito modello (Mod. Intra 12);
  • non devono presentare la dichiarazione annuale Iva;

Il Provv. 16.04.2010, n. 59225 ha approvato i modelli Intra 12 e Intra 13, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono utilizzare, dal 2010, per le operazioni di acquisto di beni e servizi di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 da soggetti non residenti.

Soggetto Modello Termine di presentazione Enti non commerciali senza partita Iva Modello INTRA 13 Prima di effettuare un acquisto intracomunitario Enti non commerciali con partita Iva Modello INTRA 12 Entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti.

Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi o perplessità:

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

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