La fatturazione elettronica 2024 nel settore sanitario

Come già comunicato nelle nostre newsletter e sul nostro canale whatsapp, a partire dal 2024 tutti i forfettari, anche quelli con ricavi/compensi inferiori ad euro 25.000, saranno obbligati alla fatturazione elettronica.

 

Ad oggi non è ancora stata emanata la proroga pertanto, per le fatture ai pazienti manca ancora la proroga al divieto di emissione, in assenza anche queste dovranno diventare elettroniche.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti – in vigore dal 2019 ed esteso anche ai contribuenti forfettari con il Decreto-Legge n.36/2022 – è stato rimandato per le professioni sanitarie.

 

Il Decreto Milleproroghe infatti (n. 198/2022), entrato in vigore il 30 dicembre 2022 e convertito nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 le prestazioni sanitarie registrate con il Sistema Tessera Sanitaria (STS) non comportano l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

Ciò significa che i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati a STS come prassi non emettono fatture elettroniche tramite SdI (Sistema di Interscambio). Questo almeno fino alla fine dell’anno.

Il nostro studio sta monitorando la situazione e a tal riguardo segnaliamo che i vari Enti del settore stanno sollecitando la proroga dell’esonero per le prestazioni sanitarie della fatturazione elettronica anche per l’anno 2024 ma nulla è ancora certo.

Lo studio pertanto consiglia:

  • per tutti i clienti che utilizzano già un programma: di contattare gli operatori per capire cosa fare eventualmente a gennaio
  • per tutti i clienti che NON hanno ancora un programma: valutare quale programma possono eventualmente iniziare ad utilizzare (nel caso contattateci)

Vi segnaliamo inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha contestato più volte la descrizione generica presente nelle fatture attive dei collaboratori di studio non accettando, conseguentemente, la fattura di collaborazione come costo dello studio.

La normativa fiscale impone che la fattura sia dettagliata in merito alla natura, qualità e quantità del servizio svolto. Contemporaneamente però esiste il divieto, per ragioni di privacy, di indicare il nome del paziente sulla fattura associato alla prestazione.

 

Il problema si può risolvere rimandando, nel testo della fattura, ad un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Detto elenco deve essere nella disponibilità sia del Titolare di studio che del Collaboratore e debitamente conservato ed esibito in caso di controllo.

Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi e necessità, non esitate a contattarci

Foto di Zan su Unsplash

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