La riforma del Terzo Settore ha modificato i regimi fiscali agevolati, vediamo meglio nel dettaglio.
Le associazioni senza scopo di lucro non potranno più fruire delle disposizioni agevolative previste dalla L. 398/1191 a decorrere dal periodo d’imposta successivo ai seguenti eventi:
– l’autorizzazione della Commissione Europea delle norme relative alla determinazione del reddito d’impresa degli Enti del Terzo Settore
– l’entrata in funzione del Registro degli Ets
Il regime fiscale agevolato previsto dalla L. 391/1991, con le sue modalità di determinazione forfettaria del reddito da sottoporre a tassazione e dell’iva da versare, con le sue semplificazioni degli adempimenti contabili, certificativi e dichiarativi, potrà essere applicato in futuro soltanto dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Ma a questo punto, gli Enti del Terzo settore che dovranno rinunciare fiscalmente a quello che era diventato per loro il regime normale di tassazione, quali possibilità avranno di fronte?
Ricordiamo che il Codice del Terzo settore prevede che siano considerate di natura non commerciale le attività di interesse generale se svolte a titolo gratuito o se il contributo richiesto all’utilizzatore non supera i costi effettivi diretti e indiretti sostenuti.
Inoltre un Ente si considera commerciale, indipendentemente dalle previsioni statutarie, se i proventi di natura commerciale superano, in un periodo d’imposta quelli di natura istituzionale, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione.
Pertanto una volta verificato che l’Ente mantenga la qualifica “non commerciale” potrà fruire, per la tassazione delle attività commerciali da esso svolte, di due nuovi regimi forfettari in sostituzione della L. 398/1191.
Il primo regime viene disciplinato dall’art. 80 e prevede che il reddito da assoggettare a tassazione sia determinato applicando ai ricavi dei coefficienti di redditività pari per le attività di servizi:
a) al 7% fino a 130.000 euro;
b) al 10% da 130.001 euro a 300.000 euro;
c) al 17% oltre i 300.000 euro
e per le altre attività:
a) al 5% fino a 130.000 euro;
b) al 7% da 130.001 euro a 300.000 euro;
c) al 14% oltre i 300.000 euro.
Invece il secondo più favorevole regime, viene disciplinato dall’art. 86 del Codice del Terzo Settore, può essere applicato soltanto dalle Associazioni di Promozione Sociale e dalle Organizzazioni di Volontariato e prevede l’applicazione all’ammontare dei ricavi commerciali conseguiti i seguenti coefficienti forfettari:
a) 1% per le Organizzazioni di Volontariato;
b) 3% per le Associazioni di Promozione sociale.
In ogni caso analizzando i due regimi suddetti sembra emergere una penalizzazione per gli Enti del Terzo settorerispetto alle norme tuttora applicabili previste dalla L.398/1991, sia in termini di limiti di ricavi che di coefficienti di redditività applicabili nonché dal venir meno del vantaggio economico e finanziario del versamento dell’iva in misura pari al 50% dell’importo indicato in fattura ed incassato dall’Ente.
Per qualsiasi dubbio o necessità non esitate a contattarci, e vi ricordo l’appuntamento del 10 Gennaio alle 18, parleremo proprio della riforma del terzo settore.
Un saluto da Stefano.