Facciamo un pò di ordine – F24
L’evoluzione dell’utilizzo del credito e dei versamenti con F24
Le regole per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di credito sono cambiate con il D.L. 50/2017.
A partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta effettuate dai soggetti con partita Iva, devono avvenire tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non più tramite home banking.
La regola vale a prescindere dall’importo del credito utilizzato in compensazione.
L’unico caso di esclusione da tale normativa è il bonus Renzi di 80 €, ossia la presenza di questo credito nel F24 con comporta l’obbligo di presentazione con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il D.L ha introdotto novità non solo per i titolari di partita iva ma anche per le persone fisiche (privati).
Di seguito facciamo un riepilogo delle casistiche:
– F24 A SALDO ZERO
Titolare Partita Iva ——> servizi Telematici Agenzia dell’Entrate (Fisconline)
Privato ———————-> servizi Telematici Agenzia dell’Entrate (Fisconline)
– F24 CON COMPENSAZIONE E SALDO POSITIVO
Titolare Partita Iva ——> servizi Telematici Agenzia dell’Entrate (Fisconline)
Privato ———————-> modalità telematiche, anche Home Banking (no obbligo Fisconline)
– F24 SENZA COMPENSAZIONI
Titolare Partita Iva ——> modalità telematiche, anche Home Banking (no obbligo Fisconline)
Privato ———————-> modalità telematiche o cartaceo
L’ultimissima novità arriva con la legge di bilancio 2018 che riconosce la possibilità all’agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni e che presentano profili di rischio.
Potranno subire la sospensione tutti i modelli F24 che contengono:
• l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
• la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
• crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Schermatizzando:
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